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Obbligo attestazione SOA per i lavori privati

Obbligo attestazione SOA per i lavori privati

 

 

  • fino al 31 dicembre 2022 non ci saranno cambiamenti
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di attestazione SOA, presso gli enti abilitati
  • dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo del possesso dell’attestazione SOA

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    Cosa è la Qualificazione SOA

    La qualificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, e da oggi, per i lavori privati di importo maggiore a € 516.000,00, finanziati dai bonus nazionali e conferma che il soggetto sia in possesso di tutti i requisiti (tecnici, economici e di capacità operativa di sviluppo lavori).

     

    L’ Attestazione SOA ha una validità di cinque anni dal momento del rilascio (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Enti SOA (Società Organismi di Attestazione) appositamente autorizzati, e monitorizzati da ANAC.

     

    Al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti, imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi quindici anni di attività d’impresa, verranno presi in considerazione: i lavori, i bilanci, le spese per gli ammortamenti e le spese per il personale degli ultimi 15 anni, selezionando tra questi per i valori economici i migliori 5 anni.

     

    Nonostante la possibilità di utilizzare 15 anni di attività pregressa, per le società nuove o recenti è sufficiente aver presentato almeno un bilancio.

     

    I costi presso gli enti SOA sono fissati per legge da Decreto.

    Quali tipologie di lavorazioni sono attestabili SOA

    Nel decreto in questione non si parla di categorie di attestazione (anche se data la tipologia di lavori finanziati si deduce il riferimento alla categoria edile, la OG1), né di classifiche. Nella definizione classica di attestazione SOA del dlgs 50/2016 si suddividono invece le tipologie di lavori per le categorie di seguito rappresentate. (Clicca su ‘+’):

    CODICE DESCRIZIONE
    OG1 Edifici civili e industriali
    OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
    OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
    OG4 Opere d’arte nel sottosuolo
    OG5 Dighe
    OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
    OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
    OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
    OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
    OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica 
    in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
    OG11 Impianti tecnologici
    OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente
    OG13 Opere di ingegneria naturalistica
    CODICE DESCRIZIONE
    OS1 Lavori in terra
    OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 
    storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
    OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
    OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
    OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
    OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
    OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
    OS7 Finiture di opere generali di natura edile
    OS8 Opere di impermeabilizzazione
    OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
    OS10 Segnaletica stradale non luminosa
    OS11 Apparecchiature strutturali speciali
    OS12-A Barriere stradali di sicurezza
    OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
    OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
    OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
    OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
    OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica
    OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
    OS18-A Componenti strutturali in acciaio
    OS18-B Componenti per facciate continue
    OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
    OS20-A Rilevamenti topografici
    OS20-B Indagini geognostiche
    OS21 Opere strutturali speciali
    OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
    OS23 Demolizione di opere
    OS24 Verde e arredo urbano
    OS25 Scavi archeologici
    OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
    OS27 Impianti per la trazione elettrica
    OS28 Impianti termici e di condizionamento
    OS29 Armamento ferroviario
    OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
    OS31 Impianti per la mobilità sospesa
    OS32 Strutture in legno
    OS33 Coperture speciali
    OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
    OS35 Interventi a basso impatto ambientale

    Obbligo Attestazione SOA da Gennaio 2023, per i lavori finanziati dai Bonus

    Dal 1° gennaio 2023 sarà necessaria la attestazione SOA per eseguire lavori eco-bonus e assimilabili del valore superiore a €516.000.

    Un emendamento alla legge di conversione del decreto Ucraina introduce l’obbligo per le imprese di avere l’attestazione SOA, finora attiva solo nel settore degli appalti pubblici.

    Imprese e committenti interessati ad avvalersi dei benefici fiscali sui lavori edilizi di importo superiori a 516.000 euro devono fare riferimento ad una disciplina che si divide in 3 periodi:

     

    1. fino al 31 dicembre 2022 non ci saranno cambiamenti;
    2. dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di certificazioneSOA;
    3. dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo del possesso dell’attestazione SOA.

     

    Nel dettaglio, dal 1°gennaio, l’esecuzione dei lavori saranno affidati a:

    • imprese che, al momento della firma del contratto di appalto (anche le imprese subappaltatrici, con il contratto di subappalto), documentano al committente (o all’impresa subappaltante) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50., ORGANISMI DI ATTESTAZIONE SOA

     

    Dal 1° Luglio

    • imprese in possesso, al momento della firma del contratto di appalto (anche le imprese subappaltatrici, con il contratto di subappalto), della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18/04/2016, n.50, ATTESTAZIONE SOA

     

    Fino al 31 Dicembre non ci saranno cambiamenti per i contratti stipulati fino al 19 Maggio 2022.

     

    Per i contratti successivi all’applicazione del presente decreto (20 Maggio 2022) si applicherà la presente normativa.

     

    Le disposizioni non vengono applicate nel caso in cui i lavori siano già in corso di esecuzione in data antecedente al primo gennaio 2023 e ai contratti di appalto e subappalto stipulati in data precedente a quella in cui la legge è entrata in vigore (20 Maggio 2022) .

     


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    Assistenza commerciale

    • analisi tecnico economica e valutazione dei requisiti operativi (lavori) per valutare la capacità di attestazione della propria impresa
    • azioni e consigli per rendere il proprio attestato un mezzo di sviluppo aziendale e di creazione di relazioni commerciali

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    • per valorizzare al meglio tutte le possibili categorie sviluppabili dalle proprie lavorazioni
    • per impostare, valutare e redigere le certificazioni dei propri lavori
    • per monitorare l’estensione delle classifiche o l’inserimento di nuove categorie nel proprio attestato in relazione al fatturato di impresa realizzato
    • per assistenza e controllo della preparazione riguardante la documentazione economica
    • per interazione con enti SOA sino al raggiungimento del risultato

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